Con un lungo post sul suo profilo facabook, il senatore Giampiero Dalla Zuanna illustra in modo esaustivo come verrà modificata la legge attraverso la quale un cittadino straniero nato in Italia può vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana. Con il permesso dell’autore, ripubblichiamo l’intero testo perché offre in modo chiaro l’opportunità a chi non è informato di conoscere con precisione i termini della proposta di legge del Partito democratico ed, eventualmente, partecipare al dibattito pubblico, con qualche argomento in più. Di seguito il post del senatore Dalla Zuanna: (…) secondo la legge 91/1992, lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. È una delle leggi più restrittive d’Europa. Per non parlare di paesi come USA e Brasile, dove la cittadinanza si acquisisce, automaticamente, con la nascita. La legge 91/1992 viene modificata per accelerare la concessione della cittadinanza ai bambini e ai giovani secondo due diverse procedure. – Primo canale: ius soli temperato. La cittadinanza italiana può essere concessa al nato in Italia con almeno un genitore con permesso di soggiorno permanente (che si ottiene dopo almeno 5 anni di soggiorno continuativo). – Secondo canale: ius culturae, secondo due modalità La cittadinanza italiana può essere concessa: 1. al minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro i 12 anni che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. – Esempio 1: bambino entrato a 3 anni, che completa con successo il ciclo elementare, può ottenere la cittadinanza a 10 anni, dopo aver finito le elementari. – Esempio 2: bambino entrato a 8 anni, che frequenta regolarmente le scuole, può ottenere la cittadinanza a 13 anni. 2. allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»; – Esempio. Un ragazzo entra in Italia a 16 anni, frequenta un corso triennale di formazione professionale e consegue il titolo a 20 anni, può ottenere la cittadinanza a 22 anni. Con queste regole, l’Italia si allinea – con alcune sfumature – alla legislazione attualmente vigente nei grandi paesi dell’Europa occidentale: Francia, Germania, UK, Spagna. Alcuni miti da sfatare. Non è vero che la cittadinanza verrà concessa in modo incondizionato. Anche per le fattispecie previste da questo ddl resta in vigore il comma 1 dell’articolo 6 della legge 91/1992, secondo cui precludono l’acquisto della cittadinanza: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ovviamente ciò avrà poca rilevanza per i bambini, ma potrà averne molta per l’acquisizione della cittadinanza di adolescenti e maggiorenni grazie al conseguimento di un titolo di studio. Inoltre, sempre alla luce della legge 91/1992, la cittadinanza viene in ogni caso concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno, ossia con una procedura che rende effettivi i controlli. Non è vero che i genitori stranieri acquisiscono automaticamente la cittadinanza una volta che il figlio l’ha ottenuta. Infatti l’Art. 14 della citata legge 91/1992 recita: 1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana (…) ma non si dice nulla sul caso opposto! Quindi per gli adulti resta il requisito di 10 anni di permanenza continuativa, oltre ai requisiti del comma 1 dell’articolo 6 (no condanne e no rischio per l’ordine pubblico). Considerazioni conclusive Negli ultimi anni è molto cresciuto il numero di stranieri che ha ottenuto la cittadinanza italiana (202 mila nel solo 2016). Molti sono minori, che l’hanno ottenuta grazie all’appena citato art. 14 della legge 91/1992. Perché c’è bisogno di queste nuove disposizioni? 1. Perché si sono accumulati moltissimi adolescenti “italiani senza cittadinanza”. Si sentono italiani, parlano spesso solo l’italiano, non hanno praticamente contatti con il loro paese di origine. La cittadinanza è una cosa seria, e proprio per questo non è bene la mancata coincidenza fra status di fatto e status giuridico; 2. Perché la condizione di straniero dà al giovane tutta una serie di seccature e di limitazioni. Ad esempio per andare all’estero (gite scolastiche …). Inoltre il giovane deve rinnovare ogni anno il suo permesso di soggiorno, con la relativa perdita di tempo e di denaro; 3. Perché l’appesantimento burocratico per le questure è enorme. La legge del 1992 è stata scritta quando i minori stranieri in Italia erano un numero minimo rispetto a oggi … Un’ultima cosa. La propaganda contraria a questa legge dice che – concedendo con più larghezza la cittadinanza ai bambini e ai giovani – acceleriamo in modo artificiale il processo di integrazione, costruendo integrazione posticcia, addirittura rischiosa, evocando spettri terroristici. In realtà, tutto fa pensare che con questa legge si favorisca l’integrazione vera, perché la cittadinanza non viene affatto concessa in modo incondizionato. Non si tratta affatto di uno ius soli simile a quello degli USA o del Brasile. Va infatti ribadito che con questa legge la cittadinanza NON viene concessa: – A chi nasce in Italia “per caso”: quindi non viene concessa ai figli partoriti dalle donne appena arrivate sui barconi; – ai bambini appena arrivati (sui barconi o in altro modo); – ai giovani ritenuti pericoloso per la sicurezza pubblica; – ai nati di genitori che non lavorano (condizione necessaria per il permesso di soggiorno permanente); – al giovane che non frequenta con profitto la scuola; – se il giovane e/o i suoi genitori non sono in Italia da almeno cinque/sei anni Insomma, questa è una legge equilibrata. Che accelera l’integrazione vera, dei figli di chi sta in Italia per lavorare e di chi in Italia studia con profitto. I tempi e i modi di concessione della cittadinanza sono tali da garantire che ciò accada. Giampiero Dalla Zuanna
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