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STATUTO DEL PARTITO DEMOCRATICO UNIONE REGIONALE DEL VENETO 

 
TESTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA REGIONALE L’8 NOVEMBRE 2008 

 

PREMESSA 

“Il PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO è una comunità politica plurale, di donne e di uomini liberi, eguali e solidali che si organizza su base federale e si apre alla più larga partecipazione dei cittadini. Esso pertanto assicura al PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO la più ampia libertà statutaria per la definizione dei propri indirizzi politici. Noi democratiche e democratici veneti, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ci impegniamo a realizzare e custodire le condizioni di piena libertà e i diritti di cittadinanza che permettono di determinare la politica regionale, nazionale ed europea della nostra Patria.” 

 

CAPO 1 PRINCIPI GENERALI 

 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE FEDERALE DEL PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO 

1. IL PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO è un partito federale organizzato su base regionale, che si offre ad ogni dimensione locale quale strumento per il confronto democratico di partecipazione. 

2. IL PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO si riconosce e fa propri i valori enunciati nel Manifesto dei Valori e nel Codice etico del Partito Nazionale e Regionale, partecipa e contribuisce all’elaborazione del programma del PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO e lo rappresenta in ambito regionale con piena autonomia. 

3. IL PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO è costituito dagli/le elettori/trici e dagli/le iscritti/e al partito nelle forme previste dal presente statuto, oltre che dagli/le eletti/e nelle liste del PD ovvero in liste sostenute dal PD locale. 

4. IL PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO è aperto alla partecipazione e ai contributi di personalità ed esponenti di associazioni, gruppi, comitati e movimenti con i quali si riscontri una visione politica condivisa e sia possibile l’elaborazione di comuni obiettivi programmatici, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal relativo e pedissequo Regolamento. 

5. IL PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO è depositario del logo-tipo regionale di comunicazione.
Alle scadenze elettorali gli organi preposti ai vari livelli (regionale e provinciale ecc), a maggioranza dei rispettivi coordinamenti, decidono il simbolo elettorale da utilizzare. 

6. IL PARTITO DEMOCRATICO della Provincia di Belluno, in considerazione delle particolarità territoriali di provincia montana e di specifiche tradizioni autonomistiche, godrà di una forma speciale di autonomia sulla base di un Patto federativo sottoscritto tra gli organi regionali e quelli provinciali del Partito, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto regionale e di quello nazionale. Il Patto federativo comprende lo Statuto Provinciale e le modalità di modifica del Patto medesimo.

 

CAPO 2. SOGGETTI FONDAMENTALI DELLA VITA DEMOCRATICA INTERNA 

 

ART. 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1. IL PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti/e e gli elettori/trici. Gli iscritti/e costituiscono il nucleo attivo e militante del partito rappresentandone il relativo volto anche verso l’esterno. Essi/e sono registrati all’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte, mentre gli elettori/trici sono coloro i quali riconoscono nel partito la linea politica in cui si identificano e sono registrati/e all’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori. 

2. Più precisamente, per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei Valori, il presente Statuto, il Codice etico, e accettano di essere registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte, oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori. 

3. Analogamente e ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti o non iscritti al PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori. 

4. Tutti gli elettori e le elettrici del PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO hanno diritto di:
a) partecipare alla scelta dell’indirizzo politico del PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO mediante l’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee al livello nazionale e regionale, 

b) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali;
c) prendere parte a Forum tematici, territoriali ovvero online;
d) votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione; 

e) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito; f) prendere parte alle assemblee dei circoli senza diritto di voto;
g) candidarsi a ricoprire incarichi istituzionali 

5. Gli iscritti e le iscritte al PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO, oltre alle prerogative elencate al comma 4, hanno il diritto di:
a) partecipare all’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee ai livelli territoriali inferiori a quello regionale; 

b) essere consultati sulla scelta delle candidature del PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
c) votare nei referendum riservati agli iscritti;
d) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione; 

e) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
f) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;
g) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l’elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
h) sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali. 

6. Tutti gli elettori e le elettrici del PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO hanno il dovere morale di:
a) favorire l’ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
b) sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli; 

c) aderire ai gruppi del PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO nelle assemblee elettive di cui fanno parte, in tutti quei contesti in cui ciò non divenga pregiudizievole a corretti equilibri già in atto, specie nei contesti locali inferiori ai 15.000 abitanti;
d) essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell’Albo. 

7. Gli iscritti e le iscritte al PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO hanno inoltre il dovere di:
a) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
b) contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione; 

c) favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti
a tutti gli elettori;
d) sottoscrivere e rispettare il presente Statuto Regionale, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste, dall’apposito regolamento. 

 

ART. 3 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE E RELATIVE FACOLTA’ 

1. L’iscrizione al Partito avviene mediante sottoscrizione della domanda di iscrizione da parte dell’interessato, da presentare (o inviare via mail) personalmente, ad un circolo territoriale o tematico o telematico. La domanda di iscrizione può altresì essere presentata al locale segretario di circolo (o altre modalità) o al tesoriere. 

2. L’iscrizione al partito permette di esercitare l’elettorato attivo e passivo in tutti gli organi di partito. 

3. Per avere diritto all’elettorato attivo e passivo in occasione di elezioni in organi di partito, occorre essere in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni. Le modalità vengono demandate ad un apposito regolamento. 

4. L’iscrizione ha validità annuale. I termini e le modalità per l’iscrizione e il rinnovo saranno definite da apposito regolamento da approvare con la maggioranza dei due terzi dell’assemblea regionale del partito. 

5. Ogni iscritto/a e/o elettore/trice che intenda candidarsi è tenuto/a a sottoscrivere e ad osservare le prescrizioni contenute nel Codice etico e nel Manifesto dei Valori”. 

6. E’ incompatibile l’iscrizione o l’adesione ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti o alternativi con quelle del PD. 

 

ART. 4 – PRINCIPI ASSOCIATIVI 

1. IL PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO assicura la partecipazione piena di donne e uomini alla vita e alle scelte del partito che, con adesione personale e volontaria e secondo quanto stabilito nello Statuto, vogliono concorrere alla elaborazione ed attuazione del progetto politico del PD. 

2. IL PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO, in attuazione del principio costituzionale contenuto nell’art. 51 della Costituzione che recita: “tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, garantisce una presenza paritaria a ciascuno dei due generi sia nelle liste elettorali che in tutti gli organi collegiali di partito. Si impegna altresì in ossequio a tale principio a promuovere l’eguale presenza di uomini e donne nelle istituzioni e negli enti di secondo livello. 

3. IL PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO riconosce l’importanza del contributo dei giovani e delle giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni, favorisce la partecipazione giovanile e garantisce la presenza dei/lle giovani negli organi collegiali di partito e nelle liste elettorali. A tal fine promuove e supporta un’organizzazione giovanile in tutta la regione, costituita da iscritti/e e aderenti di età compresa tra i sedici e i ventinove anni. IL PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO riconosce la piena autonomia dell’organizzazione giovanile del IL PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO, espressione del Movimento Giovanile Regionale e Nazionale del partito stesso, dotata di propri organismi dirigenti e radicata a livello regionale, provinciale o altri livelli decisi provincialmente. 

4. IL PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO favorisce lo sviluppo di specifiche iniziative atte a promuovere la partecipazione degli anziani/e (ultrasessantacinquenni) all’attività del partito impegnandosi a garantire la difesa e la continuità dei valori di solidarietà tra generazioni. Il presente Statuto demanda agli organi provinciali la definizione delle modalità e delle forme di partecipazione ai movimenti seniores. 

5. IL PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO considera la formazione continua e la crescita culturale dei propri iscritti/e patrimonio fondamentale ed imprescindibile per la crescita collettiva dell’intera società civile. In quest’ottica, assicura e promuove in modo permanente la formazione dei propri iscritti/e, attraverso attività seminariali con cadenza periodica, come occasione di crescita politica e culturale essenziale per la formazione della classe dirigente. 

6. IL PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO consulta regolarmente gli iscritti/e e gli elettori/trici su argomenti e scelte politiche di maggiore rilevanza anche attraverso l’indizione di referendum interni, da tenersi secondo le modalità prescritte da apposito regolamento. 

7. IL PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO riconosce la conferenza permanente delle donne democratiche, di cui all’art. 25 dello Statuto nazionale, nelle forme che verranno regolamentate. 

 

ART. 5 – ORGANI 

1. IL PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO è organizzato su base territoriale regionale, provinciale e comunale. Ciascun livello superiore, nel rispetto del principio di sussidiarietà, coordina i livelli inferiori e garantisce la massima circolazione delle informazioni e delle idee. 

2. Le modalità di elezione, le funzioni e la composizione degli organi previsti nel presente Statuto sono demandate a norme regolamentari, da approvare e/o modificare dall’Assemblea regionale. 

3. Gli Organi obbligatori sono: 

A Livello di circolo 

• Assembla di Circolo; ( iscritti) • Il Segretario/a del circolo;
• il Coordinamento del circolo; • Il tesoriere. 

A Livello di comuni con più circoli: 

• L’assemblea comunale;
• Il Coordinamento comunale;
• Il segretario/a del coordinamento comunale; • L’ Esecutivo;
• Il Tesoriere comunale.
• La Commissione di Garanzia. 

Organi provinciali: 

• L’ Assemblea provinciale; • La Direzione provinciale;
• Il Segretario/a provinciale; • L’ Esecutivo provinciale; 

• Il Tesoriere provinciale;
• I Revisori dei conti;
• La Commissione di Garanzia. 

Organi regionali: 

• L’Assemblea regionale;
• La Direzione regionale;
• Il Segretario/a regionale; • L’ Esecutivo regionale; 

• Il Tesoriere regionale;
• I revisori dei conti;
• La Commissione di Garanzia;
• La Conferenza dei Segretari provinciali. 

 

ART. 6 – ELEZIONE DEGLI ORGANI TERRITORIALI 

1. I segretari/rie a tutti i livelli non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. 

2. La Direzione provinciale per meglio radicare il partito nel proprio territorio, può stabilire degli organi intermedi. 

3. Le Assemblee regionali, provinciali e quelle dei comuni sopra ai 15.000 abitanti, eleggono un proprio Presidente con il compito di convocare e presiedere le sedute dell’organo a cui è preposto. 

4. In applicazione dell’Art. 4 comma 2 dello Statuto Nazionale, la rappresentanza attribuita al Veneto nell’Assemblea Nazionale, viene eletta su liste distinte e con riparto proporzionale dei seggi su base Regionale. 

 

CAPO 3. INCOMPATIBILITA’ E DURATA DEGLI ORGANI 

 

ART. 7 – INCOMPATIBILITA’ E DIVIETO DI CUMULO 

1. L’incarico di Segretario/a del Coordinamento comunale e di circolo è incompatibile con la carica di Sindaco.
L’incarico di Segretario/a provinciale è incompatibile con le cariche di Presidente di Provincia e di Sindaco del comune Capoluogo. 

L’incarico di Segretario/a regionale è incompatibile con la carica Presidente di Regione, di Presidente di Provincia e di Sindaco del comune Capoluogo e con compititi esecutivi a livello di Governo Nazionale e Europeo. 

2. Non è ricandidabile, da parte del PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO, per la carica di componente del Consiglio Regionale del Veneto chi abbia ricoperto detta carica per la durata di due mandati o di arco temporale equipollente. 

3. Non è ricandidabile, da parte del PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO, per la carica di componente del Parlamento Nazionale ed Europeo chi abbia ricoperto detta carica per la durata di due mandati o di arco temporale equipollente. 

4. Gli iscritti/e al PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente; tale disposizione non si applica ai comuni al disotto dei 5.000 abitanti con il limite massimo di quattro mandati 

5. Gli iscritti/e al PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO non possono far parte contemporaneamente di più di un’assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il 

settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all’incarico istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente all’incarico principale. 

6. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere deliberate dalla Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta motivata dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente all’organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta. 

7. Per altre incompatibilità e deroghe si rimanda a quanto previsto dall’art 22 dello Statuto Nazionale. 

 

ART. 8 – DURATA DEGLI ORGANI 

1. Tutti gli organi del partito durano in carica quattro anni. 

2. Le assemblee degli organi sono convocate almeno tre volte l’anno dal presidente su richiesta del segretario/a del corrispondente livello. Nel caso di inottemperanza, del segretario/a, esso decade automaticamente e il segretario/a di livello superiore nomina un commissario/a incaricato della convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche entro trenta giorni. Il segretario/a decaduto per cause riguardanti il mancato rispetto del presente articolo non è rieleggibile nell’incarico per un triennio.

​

CAPO 4. CANDIDATURE 

 

ART. 9 – CANDIDATURE A CARICHE ISTITUZIONALI 

1. Il PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO afferma i principi di trasparenza e di legittimazione territoriale delle candidature e promuove forme di consultazione con i circoli. 

2. Fino a livello provinciale, i candidati/e nelle liste, dovranno preferibilmente essere espressione del territorio in cui risiedono.
I candidati/e nelle liste a livello Regionale e Nazionale, dovranno essere espressione del territorio in cui risiedono. 

3. Il PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO per la selezione dei propri candidati/e a Deputato/a, Senatore/trice, Parlamentare Europeo/a e Consigliere/a Regionale Sindaco di Comune superiore a 15.000 abitanti si avvale del metodo delle elezioni primarie, ovvero, in presenza di un sistema elettorale che preveda l’esercizio della preferenza da parte del cittadino, anche con altre forme di ampia consultazione democratica. 

4. Resta salva la possibilità di utilizzare lo strumento delle primarie per la selezione delle candidature ai livelli territoriali inferiori. 

5. Il potere di proposta per le candidature alle elezioni comunali laddove esista un solo circolo, spetta al Coordinamento di Circolo, mentre l’approvazione spetta all’Assemblea di Circolo.
Nei comuni con più circoli il potere di proposta spetta all’Esecutivo comunale e l’approvazione spetta al Coordinamento comunale. 

6. Il potere di proposta per le candidature alle elezioni provinciali spetta all’Esecutivo provinciale su indicazione dei territori, mentre la relativa approvazione compete all’Assemblea provinciale. 

7. Per le candidature alle elezioni per il consiglio regionale la proposta spetta alle Assemblee Provinciali, mentre la presa d’atto spetta alla Direzione regionale. 

8. La Direzione del livello immediatamente superiore garantisce la comunicazione e lo scambio di informazioni, relativamente alla candidatura e alla definizione della stessa. 

9. Per le candidature alle elezioni per il Parlamento Italiano, sulla base dei risultati delle primarie, la proposta viene fatta dalle Assemblee provinciali e sottoposta all’approvazione dell’Assemblea regionale. 

10. Qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del 35% dei componenti il Coordinamento per i livelli comunali, o da parte dell’Assemblea per il livello Provinciale e Regionale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al 20% degli iscritti nel relativo ambito territoriale. 

 

CAPO 6. FINANZIAMENTO 

 

ART. 10 – IL FINANZIAMENTO 

1. IL PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO è giuridicamente e finanziariamente autonomo, anche in riferimento agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di contributi e finanziamenti alle formazioni politiche. 

2. Le obbligazioni assunte da ciascun livello non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo i livelli superiori o inferiori né i livelli federale e nazionale. Per le obbligazioni assunte dalla Direzione regionale, provinciale, Comunale o di Circolo non vi può essere successione contrattuale nei confronti del livello superiore o inferiore, ma ciascuna obbligazione resterà in capo all’organismo che l’abbia assunta. 

3. L’autonomia finanziaria deriva dalle quote di contributi assegnati dalla Sede Nazionale al PD del Veneto a seguito della ripartizione delle quote dei rimborsi elettorali e delle quote di pertinenza regionale delle spese elettorali dovuti per le consultazioni elettorali, nonché dai contributi da parte degli eletti/e al Parlamento Europeo, al Parlamento nazionale ed al Consiglio regionale. 

4. La quota annuale di spettanza degli eletti/e è stabilita dalla Direzione regionale. Ognuno di loro è tenuto al rispetto di quanto stabilito pena l’esclusione da ogni ulteriore carica di rappresentanza del partito, compresa l’eventuale ricandidatura ad organi elettivi. 

5. La Direzione regionale, preso atto dell’importo derivante delle entrate indicate nei commi precedenti, stabilisce l’ammontare delle risorse da destinare, con cadenza mensile, ai singoli Coordinamenti provinciali. Tali importi dovranno tenere conto delle specifiche necessità gestionali di ciascuna sede provinciale. In ogni caso la somma complessiva delle risorse da destinare ai singoli 

Coordinamenti provinciali non dovrà essere inferiore ad una quota stabilita da apposito regolamento, che disciplinerà altresì la ripartizione delle quote di finanziamento ai Circoli. 

6. I Coordinamenti provinciali hanno autonomia nel prevedere ulteriori forme di finanziamento. 

7. I bilanci annuali approvati dalle Assemblee provinciali devono essere comunicati alla Direzione regionale e al Collegio dei Revisori dei conti regionali. 

8. Il bilancio annuale del PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL VENETO dovrà essere approvato dalla Direzione regionale e comunicato all’Assemblea regionale congiuntamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti regionali. 

 

ART. 11 – GESTIONE FINANZIARIA E RENDICONTO 

1. Si applicano a tutti i livelli organizzativi le disposizioni che seguono. 

2. L’esercizio finanziario inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre. 

3. Spetta al/alla Tesoriere/a la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva. Il/la Tesoriere/a può compiere, sulla base delle decisioni adottate dall’Assemblea, dal Coordinamento e dall’Esecutivo, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, compresa l’acquisizione e la cessione di beni a titolo gratuito od oneroso. Il/la Tesoriere/a può nominare propri delegati. Predispone lo schema del bilancio consuntivo e, sulla base delle indicazioni ricevute dall’Esecutivo, il bilancio preventivo. 

4. Contestualmente alla nomina del/della Tesoriere/a, si procede anche all’elezione a maggioranza semplice e a scrutinio segreto, di tre Revisori/e dei conti, ai quali spetta: 

a) esprimere il parere sul bilancio e sul conto consuntivo;
b) controllare la regolarità dell’amministrazione e della gestione del patrimonio; c) formulare eventuali rilievi agli organi competenti. 

​

CAPO 7. ORGANI DISCIPLINARI E GARANZIE 

 

ART. 12 – COMMISSIONE DI GARANZIA REGIONALE 

1. Contro i provvedimenti di carattere sanzionatorio di ogni genere adottati da qualunque organo, regionale o locale del partito, è sempre ammesso il ricorso alla Commissione di Garanzia regionale composta da 9 (NOVE) membri effettivi (almeno uno per provincia) e 4 (QUATTRO) supplenti, eletti dall’Assemblea regionale su indicazione dei Coordinamenti provinciali, con il criterio del rispetto delle minoranze. 

2. La Commissione di Garanzia Regionale elegge al suo interno un Presidente. 

3. La Commissione di Garanzia Regionale è composta da eletti/e tra le iscritte e gli iscritti di riconosciuto prestigio, che non hanno rapporti di dipendenza economica con l’organizzazione del 

partito, che non rivestono cariche pubbliche elettive regionali, nè svolgono incarichi remunerati su designazione politica. 

4. La nomina a garante comporta, per la durata del mandato, l’incompatibilità con l’accettazione di ogni incarico esecutivo di partito, nonché la carica di Sindaco/a di capoluogo, di Presidente della Provincia, di Consigliere/a regionale, o di Parlamentare. 

5. L’ accettazione degli incarichi considerati incompatibili di cui al comma precedente, o la preesistenza degli stessi all’elezione comporta la decadenza dell’incarico a garante. 

6. In caso di decadenza o dimissione l’integrazione del Collegio viene effettuata con i supplenti. 

7. Il/la Segretario/a regionale convoca i membri del Collegio dei garanti entro sette (7) giorni dalla loro designazione per procedere alla nomina del/della Presidente del Collegio con votazione palese a maggioranza dei componenti. 

ART. 13 – DECADENZA 

1. Il mancato rinnovo dell’iscrizione entro i termini stabiliti dal regolamento comporta la decadenza dallo status di iscritto/a. 

2. L’iscritto/a al PD che si presenta candidato/a in liste elettorali o coalizioni in competizione con il PD decade dallo status di iscritto/a e conseguentemente da ogni eventuale incarico. La Commissione di Garanzia competente, comunica la decadenza all’iscritto/a.

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CAPO 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

ART. 14 

1. Le norme del presente Statuto possono essere modificate a maggioranza assoluta. Per le altre votazioni, in caso di assenza del numero legale, l’assemblea può essere convocata in seconda convocazione con un preavviso di almeno 15 giorni e delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno 1/3 dei componenti 

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano, quando compatibili, le norme dello statuto nazionale del PD. 

3. I Regolamenti richiamati dal presente Statuto verranno approvati entro due mesi dall’approvazione del presente Statuto da parte dell’Assemblea regionale. 

4. Fino allo svolgimento del primo congresso del livello territoriale competente i diversi organi eletti con le elezioni primarie o dagli organi eletti con le elezioni primarie, i cui componenti dovranno essere iscritti al Partito Democratico entro e non oltre il 30 novembre 2008, svolgono le funzioni dei corrispondenti organi statutari previsti. 

5. Il presente Statuto entra in vigore entro 30 giorni dall’avvenuta approvazione da parte dell’Assemblea regionale, salvo le norme interessate dagli eventuali rilievi della Commissione Nazionale di Garanzia.

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